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Qualità dell’aria, a Forlì scattano i blocchi: stop ai diesel fino a Euro 4

Di Staff 4live Leggilo in 5 minuti
Aggiornato: 2 ottobre 2026
Qualità dell’aria, a Forlì scattano i blocchi: stop ai diesel fino a Euro 4

Da ieri mercoledì 1 ottobre sono entrate in vigore anche a Forlì le misure previste dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), il piano della Regione Emilia-Romagna per contenere l’inquinamento atmosferico durante i mesi autunnali e invernali. Le disposizioni resteranno in vigore fino al 31 marzo 2027 e prevedono sia limitazioni strutturali sia provvedimenti emergenziali in caso di peggioramento della qualità dell’aria. L’Amministrazione comunale ha pubblicato sul proprio sito l’ordinanza sindacale che disciplina nel dettaglio le misure.

Circolazione, i veicoli interessati

Fino al 31 marzo 2027, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 e tutte le domeniche, è vietata la circolazione di: auto a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; veicoli Gpl/benzina e metano/benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4; ciclomotori e motocicli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2.

La domenica e durante le giornate interessate dalle misure emergenziali il divieto viene esteso anche ai diesel Euro 5. In caso di emergenza, inoltre, la fascia oraria del blocco viene ampliata dalle ore 8,00 alle 19,00.
Le verifiche sulla qualità dell’aria saranno effettuate da Arpae il lunedì, mercoledì e venerdì. In caso di superamento dei valori di Pm10 per almeno tre giorni consecutivi, le misure emergenziali potranno quindi scattare dai giorni successivi, rispettivamente dal martedì o dal venerdì, e resteranno in vigore fino al rientro dei valori nei limiti. Il divieto di circolazione viene sospeso nelle giornate di sciopero del Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Forlì e, salvo l’attivazione delle misure emergenziali, nelle giornate dell’8, 25, 26 e 31 dicembre e dell’1 e 6 gennaio e 4 febbraio 2027.

Stufe e caminetti, nuove limitazioni

L’ordinanza interviene anche sul riscaldamento domestico, con particolare attenzione agli impianti alimentati a biomassa legnosa. Dal 1° ottobre al 31 marzo, in presenza di un sistema alternativo di riscaldamento, è vietato utilizzare stufe a biomassa che non raggiungano almeno la classe ambientale “4 stelle” e gli impianti con focolare aperto o utilizzabili a focolare aperto.

Durante le situazioni di emergenza legate al superamento dei limiti delle polveri sottili, il divieto viene esteso anche agli apparecchi che non raggiungono la classe “5 stelle”, sempre in presenza di un sistema alternativo di riscaldamento.

Confermati anche i limiti per la temperatura interna: massimo 19 gradi nelle abitazioni, negli uffici, negli esercizi commerciali e nei luoghi destinati ad attività ricreative, associative o di culto, con le deroghe previste per scuole, ospedali, case di cura e strutture sportive. Negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali il limite è fissato a 17 gradi. Per gli impianti a pellet con potenza inferiore a 35 kW è inoltre obbligatorio utilizzare combustibile certificato conforme alla classe A1.

Gli esercizi commerciali e gli edifici aperti al pubblico devono tenere chiuse le porte di ingresso durante le fasi di riscaldamento e raffrescamento, salvo la presenza di sistemi alternativi di isolamento termico.

Stop a falò e combustioni all’aperto

L’ordinanza vieta inoltre le combustioni all’aperto a scopo di intrattenimento, compresi falò e fuochi d’artificio, con l’eccezione dei barbecue. Sono previste due deroghe per eventi tradizionali promossi o autorizzati dal Comune, a condizione che non siano attive misure emergenziali e non sia dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Le date individuate sono le serate del 19/20 dicembre e del 18/19 marzo 2027. Gli organizzatori dovranno rispettare le norme di sicurezza e ambientali e provvedere alle comunicazioni agli enti competenti.

Abbruciamento dei residui vegetali

È vietata anche la combustione all’aperto di residui vegetali, stoppie e paglie, comprese quelle derivanti dalle superfici coltivate a riso, salvo le deroghe previste dall’Autorità fitosanitaria e le disposizioni relative ai siti della rete Natura 2000.

In assenza di misure emergenziali e in presenza di una dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi, sono possibili deroghe per l’abbruciamento in loco di residui agricoli o forestali in piccoli cumuli, fino a un massimo di 3 metri cubi per ettaro al giorno, esclusivamente nelle aree non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’ordinanza. Ogni abbruciamento deve essere preventivamente comunicato attraverso l’apposito servizio regionale oppure tramite il Numero Verde 800 841 051.

Liquami zootecnici

Resta infine in vigore il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, con le deroghe previste dalla normativa regionale, comprese quelle legate a situazioni di sopraggiunto limite di stoccaggio, che devono essere verificate dall’autorità competente. L’ordinanza completa e tutti gli allegati sono consultabili sul sito del Comune di Forlì.

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Staff 4live
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