Dal 27 dicembre scatta l’obbligo di soccorso per gli animali investiti. La nuova norma, approvata proprio prima dell’esodo natalizio, impone di portare l’animale ferito in un ambulatorio veterinario. Non ci saranno quindi più scuse o scaricabarile (ci penserà il canile, i vigili, i carabinieri ecc ecc), ma se si investe un animale è obbligatorio soccorrerlo. Dal 27 dicembre entrerà in vigore il decreto attuativo del ministero dei Trasporti. Il provvedimento rafforza dunque il cambiamento del Codice della strada che – dall’estate 2010 – aveva già fissato l’obbligo di fermarsi in caso di incidente con un animale.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni, di seguito denominato codice della strada, ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; Visto l’articolo 177, comma 1, del codice della strada, come modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale consente l’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, tra gli altri, ai conducenti delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, demandando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione, con proprio decreto, dei servizi urgenti di istituto che legittimano l’utilizzo dei medesimi dispositivi, nonché «le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati», e la documentazione che deve essere esibita alle autorità di polizia stradale per i necessari controlli;
Visto l’articolo 203, comma 2, lettera ii), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, il quale classifica per uso speciale gli autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee dal Ministero dei trasporti e della navigazione per detto uso; Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo»; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, ed in specie l’articolo 6, il quale affida la vigilanza sulle norme relative alla protezione degli animali, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante: «Regolamento di polizia veterinaria»; Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553, recante: «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze», e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con il quale sono state disciplinate le caratteristiche tecniche delle autoambulanze; Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze»; Vista la deliberazione 26 novembre 2003 della Conferenza permanente Stato-Regioni con la quale, tra l’altro, sono state individuate le tipologie delle strutture veterinarie pubbliche e private;
Visti i pareri espressi dal Ministero dell’interno, dal Ministero della salute e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ritenuto di dover provvedere ad attuare le novellate disposizioni del citato articolo 177, comma 1, del codice della strada, consentendone la piena e concreta applicazione, contemperando l’esigenza di assicurare una efficace tutela del benessere animale con il preminente interesse, costituzionalmente tutelato, di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 luglio 2012; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. In attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 177, comma 1, del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», cosi’ come modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il presente regolamento si applica alle autoambulanze veterinarie, classificate quali veicoli per uso speciale a norma della direttiva 2007/46/CE e ai veicoli adibiti alle attivita’ di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati nell’adempimento di servizi urgenti di istituto, nonche’ ai veicoli in disponibilita’ degli enti proprietari e concessionari delle autostrade, impegnati nell’attivita’ di recupero di animali la cui presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale. 2. Ai veicoli condotti dai privati che effettuano il trasporto di animali in stato di necessita’, cosi’ come disciplinato dal successivo articolo 6, si applica la disciplina contenuta nell’articolo 156 codice della strada.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, S.O.
Il regolamento 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada),
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303,
S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 177 del codice
della strada:
«Art. 177 (Circolazione degli autoveicoli e dei
motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di
protezione civile e delle autoambulanze). - 1. L'uso del
dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i
veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu e' consentito ai conducenti degli autoveicoli e
motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di
protezione civile come individuati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico del Club alpino italiano, nonche' degli
organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle
d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a
quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al
trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di
servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati
devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneita' al
servizio da parte del Dipartimento per i trasporti
terrestri. L'uso dei predetti dispositivi e' altresi'
consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di
soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza
zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto,
individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi
condizioni di salute puo' essere considerato in stato di
necessita', anche se effettuato da privati, nonche' la
documentazione che deve essere esibita, eventualmente
successivamente all'atto di controllo da parte delle
autorita' di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma
1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico
provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai
veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1,
nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora
usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare
di allarme e quello di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi,
i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le
prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di
comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni
degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle
regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli
di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimita'
degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico
supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero
il passo e, se necessario, di fermarsi. E' vietato seguire
da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione
di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa
uso dei dispositivi supplementari ivi indicati e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 80 a euro 318.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 39 a euro 159.».
- Si riporta il testo dell'articolo 203 del citato
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada:
« Art. 203 (Art. 54 Cod. Str. Autoveicoli per trasporti
specifici ed autoveicoli per uso speciale). - 1. Sono
classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del
codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli
dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente
installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza
gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto
di derrate in regime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la
compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi
urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato,
per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per
il trasporto di containers o casse mobili di tipo
unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in
particolari condizioni e distinte da una particolare
attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il
trasporto di materie classificate pericolose ai sensi
dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di
carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il
trasporto esclusivo di animali vivi;
n) furgoni blindati per trasporto valori;
o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i
trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma
2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
a) trattrici stradali;
b) autospazzatrici;
c) autospazzaneve;
d) autopompe;
e) autoinnaffiatrici;
f) autoveicoli attrezzi;
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione
linee elettriche;
h) autoveicoli gru;
i) autoveicoli per il soccorso stradale;
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
k) autosgranatrici;
l) autotrebbiatrici;
m) autoambulanze;
n) autofunebri;
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
p) autoveicoli per disinfezioni;
q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie
purche' provviste di carrozzeria apposita che non consenta
altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino
mai il veicolo;
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
u) autocappella;
v) auto attrezzate per irrorare i campi;
w) autosaldatrici;
x) auto con installazioni telegrafiche;
y) autoscavatrici;
z) autoperforatrici;
aa) autosega;
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
cc) autopompe per calcestruzzo;
dd) autoveicoli per uso abitazione;
ee) autoveicoli per uso ufficio;
ff) autoveicoli per uso officina;
gg) autoveicoli per uso negozio;
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con
apparecchiature mobili di rilevamento;
ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature
riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei
trasporti e della navigazione - Direzione generale della
M.C.T.C..
3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui
alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463,
aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 e'
attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di
circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali,
determinata dalla differenza tra massa complessiva del
veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria
cassone o, in mancanza di tale versione, la tara
dell'autotelaio incrementata del 20%.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n.833:
«Art. 32 (Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di
polizia veterinaria). - Il Ministro della sanita' puo'
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in
materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni.
La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio
delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di
vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi
comprese quelle gia' esercitate dagli uffici del medico
provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali
sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina
il trasferimento dei beni e del personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della
giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere
contingibile ed urgente, con efficacia estesa
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente piu' comuni e al territorio comunale.
Sono altresi' fatti salvi i poteri degli organi dello
Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela
dell'ordine pubblico.».
La legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in
materia di animali d'affezione e prevenzione del
randagismo) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto 1991,
n. 203.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, della legge 20
luglio 2004, n. 189:
«Art. 6 (Vigilanza). - 1. Al fine di prevenire e
contrastare i reati previsti dalla presente legge, con
decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro
delle politiche agricole e forestali e il Ministro della
salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
coordinamento dell'attivita' della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di
finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di
polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e
delle altre norme relative alla protezione degli animali e'
affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei
limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti
prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del
codice di procedura penale, alle guardie particolari
giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti
locali.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1954, n. 142, S.O.
Il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553
(Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle
autoambulanze) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio
1988, n. 13.
Il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137
(Regolamento recante disposizioni in materia di
immatricolazione ed uso delle autoambulanze) e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 28 settembre 2009, n. 225.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 156 del codice
della strada:
«Art. 156. (Uso dei dispositivi di segnalazione
acustica). - 1. Il dispositivo di segnalazione acustica
deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai
fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere
la piu' breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di
segnalazione acustica e' consentito ogni qualvolta le
condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine
di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di
sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne
ricorre la necessita', il segnale acustico puo' essere
sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza
mediante i proiettori di profondita', nei casi in cui cio'
non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono
vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo.
Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche,
e' consentito l'uso dei proiettori di profondita' a breve
intermittenza.
4. In caso di necessita', i conducenti dei veicoli che
trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati
dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso
dei dispositivi di segnalazione acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 39 a euro 159.».